Detrazioni fiscali per lavoratori extracomunitari

Martedì, 29 gennaio 2008

La Finanziaria 2007 ha fissato le procedure attualmente in vigore per l’ottenimento, da parte dei lavoratori extracomunitari, delle detrazioni fiscali per i familiari rimasti in patria.

Queste procedure hanno modificato e semplificato la precedente normativa fissata dal Ministro Tremonti, che presentava regole pesantemente vessatorie e discriminanti nei confronti di questi contribuenti.
“Per il conseguimento di questo risultato – spiega Maurizio Cecchetto, segretario regionale Cisl Veneto - è stata fondamentale l’azione di sensibilizzazione e di pressione che la Cisl del Veneto ha esercitato fino ad ottenere la presentazione nel maxiemendamento finale alla Finanziaria 2007 del testo delle nuove regole così come predisposto da Anolf e Caaf del Veneto. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni del fatto che a lavoratori extracomunitari è stata data la busta paga di dicembre 2007 con forti riduzioni o l’azzeramento delle competenze per effetto del conguaglio sulle detrazioni fiscali per i familiari a carico (in genere i figli minori) residenti nel paese di origine”.
Più precisamente: le aziende avrebbero recuperato l’importo di quelle detrazioni effettuate durante l’anno che, in mancanza della necessaria documentazione di supporto fornita dal lavoratore beneficiario, sarebbero risultate non dovute.
Sembra però che in alcuni casi siano state confuse o mal interpretata la normativa applicando ai soggetti cittadini extracomunitari gli obblighi previsti per i cittadini non residenti; si tratta, invece, di soggetti diversi a cui vengono chieste, per la concessione delle detrazioni per i familiari a carico, documentazioni diverse.
In particolare ai contribuenti non residenti (in Italia) è chiesto anche di dimostrare che i familiari per i quali si chiedono le detrazioni fiscali non possiedono un reddito lordo, superiore a 2.840,51 euro.
Per i contribuenti extracomunitari che risiedono in Italia questo obbligo non sussiste.
In conclusione: i cittadini extracomunitari residenti in Italia, per richiedere le detrazioni per i figli possono presentare uno dei seguenti documenti:
* documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
* documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
* documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese di origine.
E’ opportuno che i lavoratori che si sono trovati con la busta paga ridotta o azzerata vengano assistiti dal sindacato e dal CAAF territoriale sia, nel caso di errata interpretazione della normativa da parte dell’azienda, per recuperare immediatamente le somme conguagliate in negativo che, nel caso di effettiva carenza, per disporre della documentazione prevista.

Mestre, 29 gennaio 2008

Ufficio Stampa Cisl Veneto
Monica Borga

fisco, immigrati