Roma. la Cigs per cessazione di attività in circolare

Mercoledì, 10 ottobre 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare che fornisce indicazioni operative per l’accesso al trattamento di Cigs per cessazione di attività prevista nel Decreto-legge n. 109/2018 (c.d.“decreto urgenze”, in attesa di conversione in legge).
Il decreto prevede sia un allargamento delle possibilità di utilizzo che una  proroga biennale, per gli anni 2019 e 2020, della norma transitoria relativa alla Cigs per cessazione di attività, già contenuta nel dlgs 148/15, art.21, co.4 (Jobs Act).
La circolare chiarisce che la Cigs per cessazione aziendale  può essere riconosciuta per un periodo di 12 mesi per ciascuno degli anni 2018,2019,2020, quindi anche per l’anno in corso (era di 6 mesi con la precedente normativa). I 12 mesi possono essere concessi sia in deroga alle durate massime di legge per le singole causali, sia in deroga alla durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
La cessazione di attività viene considerata inoltre come una specifica ipotesi di crisi aziendale. Le imprese destinatarie sono quelle che hanno cessato o stiano cessando l’attività, anche se in procedura concorsuale, e che stipulino  specifico  accordo con il sindacato presso il Ministero del lavoro,  in tre distinti casi: azienda che cessa l’attività in presenza di concrete prospettive di cessione, azienda che cessa l’attività con piano di reindustrializzazione presentato dall’azienda richiedente o da una azienda cessionaria o dal MISE e infine azienda che cessa l’attività e i cui lavoratori in esubero siano avviati a specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata.