Covid- 19. Vietato spostarsi fuori del Comune (con eccezioni)

Martedì, 24 marzo 2020

“Divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano”.
Il provvedimento è stato ribadito ancora una volta dalla circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del decreto del presidente del Consiglio emanato ieri.
Per contenere il più possibile il diffondersi del contagio da Coronavirus è previsto, infatti, che gli “spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Soprattutto, sono da evitare gli spostamenti sul territorio nazionale causati dalla chiusura di alcune attività produttive, revocando così quanto previsto dal precedente D.P.C.M. dell’8 marzo che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Allo stesso modo, è vietato recarsi nei comuni vicini a quello di residenza. “Rimangono consentiti – si legge nella circolare - i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica – viene specificato dal Ministero dell’Interno - gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune”.
Tali provvedimenti, salvo ulteriori proroghe, saranno in vigore fino al prossimo 3 aprile.