Invalidi civili totali: incremento al milione

Giovedì, 24 settembre 2020

L’Inps ha precisato con una circolare di questi giorni le regole e le procedure per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno scorso relativamente agli importi di pensione di cui beneficiano gli invalidi civili totali e i titolari di pensione di inabilità.
La Corte ha riconosciuto a queste persone, anche se di età inferiore ai 60 anni, l’incremento “al milione” (di vecchie lire) delle loro attuali pensioni; in sostanza a 651,51 euro mensili per tredici mensilità.
Gli interessati aventi diritto sono distinti, dall’Inps, in due categorie.
La prima è composta dai titolari, in età tra i 18 e i 60 anni, di pensione di invalidità civile totale (100%) , dai ciechi civili assoluti e dai sordi.
La seconda dai titolari di pensione di inabilità prevista dalla legge 222/84 (inabilità INPS) dai 18 anni di età in avanti.
Per entrambe le categorie, il diritto all’integrazione si applica se vengono rispettati alcuni requisiti reddituali: il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro annui; se invece è sposato, il reddito personale da non superare rimane di 8.469,63 euro mentre quello cumulato con il coniuge non deve essere maggiore di 14.447,42 euro, sempre annuo.
Va sottolineato che non concorrono al calcolo del reddito quello della casa di abitazione, l’indennità di accompagnamento, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia e altri importi.
Come fare per ottenere l’aumento?
Per chi appartiene alla prima categoria la maggiorazione sarà applicata d'ufficio dall’INPS.
I titolari di inabilità INPS devono invece presentare domanda. Se effettuata entro il prossimo 8 ottobre, percepiranno anche gli arretrati da agosto 2020. Se invece la domanda viene inoltrata dopo l’8 ottobre, il beneficio viene attribuito dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. A questo proposito è opportuno contattare gli uffici del Patronato INAS Cisl per un appuntamento.