Inps. Part-time verticale o ciclico, nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva

Venerdì, 14 maggio 2021

L’Inps, con la circolare n. 74/2021, ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato.

L’ultima Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) stabilisce, infatti, che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede una prestazione lavorativa concentrata in determinati periodi deve essere riconosciuto per intero.

Già nel 2010, inoltre, la Corte di Giustizia UE aveva condannato l’Italia per discriminazione nei confronti dei lavoratori con part-time verticale o ciclico.

Nella circolare, l’Istituto nazionale per la previdenza fa una distinzione tra i contratti in corso e quelli esauriti.

Per i contratti in corso, in fase di prima applicazione, il lavoratore deve presentare domanda, corredata della dichiarazione del datore di lavoro o sostitutiva, indicando gli eventuali periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi dal part-time (in quanto non valorizzabili) e allegando copia del contratto di lavoro.

Nel caso dei contratti che al 1° gennaio 2021 siano già conclusi per cessazione o conversione in tempo pieno, invece, il lavoratore deve presentare domanda, insieme con la dichiarazione del datore di lavoro o sostitutiva, indicando gli eventuali periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi dal part-time (che non possono essere riconosciuti).

La domanda è sottoposta a prescrizione decennale a decorrere dal 1° gennaio 2021. Se l’azienda è definitivamente cessata il lavoratore può presentare un’autocertificazione.

Per la verifica delle posizioni contributive e la presentazione delle domande ci si può rivolgere agli uffici del Patronato Inas Cisl.

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