Caldo eccessivo. Inps e Inail: “Cassa integrazione con temperature superiori ai 35°”

Mercoledì, 27 luglio 2022

Se il termometro supera i 35° si può richiedere la cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.

Lo ricordano, in un comunicato stampa congiunto, Inps e Inail sottolineando come i fenomeni climatici estremi possano influire sull’aumento del rischio di infortunio sul lavoro e precisando che l’integrazione salariale viene riconosciuta anche per la cosiddetta “temperatura percepita” quando quest’ultima è superiore a quella reale.

Bisogna, poi, tenere conto anche del tipo di lavoro effettuato (stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti di costruzioni o lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione), delle fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole, nonché di quelle che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Nella nota, Inps e Inail precisano che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto: non è tenuta, pertanto, a produrre bollettini meteo o dichiarazioni di Arpal o altri organismi certificati che attestino l’entità della temperatura. Sarà, infatti, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutare le richieste delle aziende.

Sul sito dell’Inail, inoltre, è possibile trovare un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza contenente un decalogo per prevenire le patologie da calore.

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