Assegno di maternità e al nucleo familiare dei Comuni

Mercoledì, 07 febbraio 2018

Agli oltre 8mila Comuni italiani, compresi quelli veneti, è demandata la gestione delle domande di due supporti economici per la famiglia al cui pagamento provvede però l’Inps.

Il primo è l’assegno di maternità per le mamme (italiane o straniere con regolare permesso di soggiorno) disoccupate, casalinghe o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi nei 18 mesi precedenti. Un sostegno quindi che sostituisce in qualche modo l’indennità di maternità che spetta invece alla mamme lavoratrici dipendenti.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita (adozione o affido) del bambino; per poter beneficiare dell’assegno (peraltro non cumulabile con altri assegni di maternità) è stato fissato il limite Isee a 16.954,95 euro.

L’altro supporto è l’assegno al nucleo familiare comunale (da non confondere con l’ANF tradizionale) che invece spetta alle famiglie, anche in questo caso senza esclusioni per cittadinanza, composte dal almeno un genitore e tre figli al di sotto dei 18 anni ed è erogato in 13 mensilità.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata al Comune che ne verifica i requisiti. Il limite Isee è fissato a 8.555,99 euro. L’INPS provvede al suo pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).