Reddito di Cittadinanza per stranieri: ultimo atto della farsa

Giovedì, 05 dicembre 2019

L’articolo 2, comma 1 bis, del DL 4/19 (Reddito di Cittadinanza) prevedeva che i cittadini extracomunitari avrebbero dovuto presentare, ai fini dell'accoglimento della richiesta, oltre all'Isee, anche apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali.
La norma, subito contestata in quanto discriminatoria (a italiani e comunitari non è richiesto di dichiarare eventuali immobili posseduti all’estero) oltre che per la sua impraticabilità, era rimasta sospesa in attesa di un apposito decreto applicativo che è stato adottato ad ottobre scorso dal Ministero del Lavoro.
Fatta la dovuta ricognizione è risultato che solo pochi Stati hanno un sistema di registrazione formale degli immobili. L’obbligo di presentazione della documentazione è stato quindi limitato agli immigrati provenienti da 18 Paesi tra cui il Regno di Tonga, la Repubblica di Figi, il Bhutan, il Kirighizistan, San Marino e Svizzera.
In effetti l’unico vero gruppo di immigrati che potrebbe essere interessato è quello dei cittadini del Kosovo.
Per tutti gli altri stranieri (a cui l’Inps ha tenuto sospeso il pagamento del RdC) non vi è l’obbligo della certificazione degli immobili.
Con questo decreto, di cui è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe concludersi la farsa intentata nei confronti di una parte della popolazione italiana, gli immigrati extraUE, dove le situazioni di povertà sono molte diffuse.
Va ricordato infatti che la legge impone anche il requisito dei 10 anni di residenza in Italia.