Esodati: finale di Stabilità 2014 con nuova salvaguardia per altri17.000

Mercoledì, 08 gennaio 2014

Nel testo finale della legge di Salvaguardia 2014 è stata inserita la quinta operazione di salvaguardia a favore dei lavoratori esodati. Una novità rispetto al testo originale licenziato dal governo dove era solo previsto l’incremento di 6.000 unità per la categoria degli autorizzati ai versamenti volontari.A questi ne sono stati aggiunti (comma 194-198) altri 17.000 per un costo stimato di 950 milioni di euro. Le caratteristiche di queste salvaguardie riguardano sia aspetti particolari delle precedenti che nuove fattispecie, fermo restando il principio che i requisiti pensionistici previgenti devono sempre essere maturati entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, vale a dire entro e non oltre il 6 gennaio 2015. I trattamenti pensionistici derivati poi non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014, cioè non danno luogo ad arretrati.

Chi sono quindi questi nuovi 17.000 traghettati alla sponda pensionistica?

In primo luogo altri 900 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4/12/2011 che possono far valere almeno un contributo volontario alla data del 6/12/2011.Poi 400 biglietti per la pensione sono stati staccati a chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30/6/2012 tramite accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali entro il 31/12/2011. Il terzo gruppo (500 beneficiari) è costituito invece da esodati il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali entro il 31/12/2011. Molto più numerosa la salvaguardia (5.200 beneficiari) concessa ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011.In tutti questi casi il pensionamento con le vecchie regole è concesso anche se l’esodato ha svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività purché non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 beneficiari);

Le ultime di categoria di salvaguardati riguardano i lavoratori in mobilità e altri autorizzati ai contributi volontari. Nello specifico, per i lavoratori in mobilità ordinaria, i requisiti necessari sono: essere in mobilità alla data del 4/12/2011, autorizzati ai versamenti volontari successivamente a tale data, aver perfezionato (tramite il versamento dei contributi volontari) i vecchi requisiti pensionistici entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991. Il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione (1.000 beneficiari);

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (sempre prima del 4/12/2011) possono anche non avere, al 6/12/2011, un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 30/11/2013. Non devono infine svolgere  alla data del 30/11/2013 un’attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 beneficiari).

La norma fissa anche il tetto di spesa massimo per ogni anno, dal 2014 al 2020. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi presumibilmente entro il 2/3/2014, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia dovrà definire le modalità di attuazione delle nuove norme. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento e qualora risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per usufruire dei benefici della salvaguardia. L’efficacia delle descritte norme è condizionata al conseguimento di risparmi di spesa conseguenti all’armonizzazione dei requisiti pensionistici prevista per alcune categorie di lavoratori.

in allegato: estratto comma 194-198 Legge Stabilità 2014