Decreto Sostegni. Indennità per stagionali (€ 2.400)

Martedì, 30 marzo 2021

L’Inps ha fornito le prime informazioni sulle modalità che si devono seguire per beneficiare della indennità (una tantum € 2.400) e della NASPI a requisiti semplificati previste dal Decreto Sostegni.

Nel primo caso gli interessati sono i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di tutti gli altri settori (sia dipendenti a tempo determinato che somministrati), i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, venditori a domicilio e dello spettacolo. In sostanza le stesse categorie di soggetti che lo scorso anno hanno beneficiato dei bonus previsti dal Decreto legge 137/2020 (art.15 e 15bis). 

Quelli che lo scorso anno hanno ottenuto i bonus non hanno bisogno di presentare domanda. Sarà infatti l’INPS a provvedere automaticamente al pagamento della indennità una volta accertata la presenza dei requisiti individuali necessari per averne diritto, e cioè la permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021).

Rispetto ai vecchi requisiti c’è però una novità che riguarda i lavoratori dello spettacolo: la soglia di reddito, che non va superata per beneficiare della una tantum, passa dai 35/50 mila euro previsti nel 2020 ai 75mila. In questo modo si allarga il numero dei possibili beneficiari che devono però presentare la domana all’Inps entro il 30 aprile prossimo.

La stessa data di scadenza vale per chi vuole richiedere l’indennità di € 2.400 e non ha già ricevuto i bonus nel 2020 pur avendone diritto.

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