Covid-19. Altre 4 settimane di Cig

Giovedì, 18 giugno 2020

I datori di lavoro che hanno già fruito del periodo di quattordici settimane di cassa integrazione “Covid” potranno utilizzarne altre quattro anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Lo stabilisce l’art.1 del Decreto-Legge del 16 giugno “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale”, che supera così la frammentazione delle settimane di cassa integrazione Covid previste dal DL Rilancio, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.

La decisione si è resa necessaria per poter sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in questo delicato momento che vede ancora il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire così alle imprese un graduale riavvio dell’attività produttiva.

Il decreto-legge prevede anche che la domanda di CIG venga presentata, pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il decreto impone al datore di lavoro di inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro lo stesso termine previsto per la domanda, in caso contrario il pagamento della prestazione e i relativi oneri saranno a suo carico.

“Intervento necessario, ma tuttavia non sufficiente”, commenta la Cisl, secondo la quale “occorre assicurare la proroga, e le risorse per finanziarla, sino alla fine dell’anno”.