DECRETO LEGISLATIVO n. 271 del 28 luglio 1989

Mercoledì, 08 luglio 2009

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 227 del 28 settembre 1989.

Modifiche introdotte dal DDL 733-B in attesa di pubblicazione in GU

DDL 733-B art. 1 co. 4.

Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

TESTO COME MODIFICATO DAL DDL 733-B

Art. 183 Richiesta di applicazione di pena accessoria
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si é provveduto con la sentenza di condanna.

Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide).
1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea).
1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

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