DECRETO LEGISLATIVO n. 271 del 28 luglio 1989
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 227 del 28 settembre 1989.
Modifiche introdotte dal DDL 733-B in attesa di pubblicazione in GU
DDL 733-B art. 1 co. 4.
Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
TESTO COME MODIFICATO DAL DDL 733-B
Art. 183 Richiesta di applicazione di pena accessoria
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si é provveduto con la sentenza di condanna.
Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide).
1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea).
1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30