DDL 733-B

Mercoledì, 08 luglio 2009

DISPOSIZIONI NON INTRODOTTE ATTRAVERSO MODIFICHE DA APPORTARE A NORME GIA' IN VIGORE

Articolo 1

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. ....
l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
.....
r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;
.....

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 per l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

31. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116). – 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

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