Contratti di Solidarietà (difensivi) - Lavoro intermittente
- Titolo
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Contratti di Solidarietà (difensivi) - Lavoro intermittente
- Corpo del testo
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- Per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale
Importo
- Le ore di lavoro ridotte vengono compensate con indennità pari al 60% della retribuzione. Per i contratti stipulati dopo il 1 luglio 2009 l'indennità è pari all'80% della retribuzione.
- Non c'è tetto massimo
Durata
- Massimo 24 mesi, ripetibili dopo un anno di ripresa completa del lavoro
- Per il Sud la proroga dopo un anno di ripresa del lavoro può durare fino a 36 mesi
Requisiti
- essere in forza all'azienda (anzianità di servizio) da almeno 90 giorni
Note
- Codice aziende
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TA-N5,TDA-N5,TDC-N5,THB- N5,THC-N5,TG-N5,TF-N5,TBB-N5,TCA-N7,TCB-N7,TCB-N8,TCA-N8,TCC-N5,TCC-N8, TDD-N5
- Tipologia di contratto
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Tempo indeterminato Tempo determinato Inserimento Lavoro intermittente