INPS. Assegno nucleo familiare riconosciuto ai lavoratori extra-UE

Venerdì, 16 settembre 2022

Anche i lavoratori di Paesi extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico di soggiorno, potranno usufruire dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.

L’Inps, facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.67 dell’11 marzo 2022 che aveva riconosciuto il diritto all’ANF anche ai cittadini immigrati occupati in Italia, nella circolare n.95 dello scorso 2 agosto ribadisce che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si terrà conto, così come per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero, del reddito complessivo, della tipologia e del numero dei componenti il nucleo familiare.

La documentazione dovrà essere tradotta ed autenticata dall’autorità consolare italiana del Paese in cui vivono i familiari (se rilasciata da un’autorità consolare presente in Italia, dovrà anche essere convalidata dalla Prefettura).

Inoltre l’Istituto nazionale della previdenza ricorda che dal 1° marzo è entrato in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico che sostituisce l’ANF nel caso di famiglie con figli. Pertanto, da tale data, le domande per l’assegno per il nucleo familiare potranno essere presentate solo da lavoratori stranieri extracomunitari con nuclei familiari senza figli.

Per maggiori informazioni e aiuto nella presentazione delle richieste, ci si può rivolgere, su appuntamento, alle sedi CISL ed INAS presenti su tutto il territorio veneto.

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