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Ethernit: disastro ambientale doloso permanente

Ethernit: disastro ambientale doloso permanente

Sulla vicenda processuale della Ethernit di Casale Monferrato pubblichiamo un intervento dell'avvocato Massimo Tirelli.

Nel 1992 (l. n. 257/92) si giunse alfine (con un ritardo di circa 5 anni rispetto alle direttive comunitarie che ne imponevano la dismissione) alla definitiva espulsione dell’amianto dai processi produttivi (o quasi, perché in realtà non dovunque è stato così e comunque iniziò il pesante problema della de coibentazione). Nel ’95, quale legale del Patronato Inas, mi trovai sul tavolo le prime domande di riconoscimento di esposizione professionale ai fini previdenziali e, due anni dopo, il primo fascicolo inerente una malattia professionale amianto correlata che porterà di lì a qualche tempo dopo al decesso del lavoratore. Non fu facile istruire le pratiche, come chi se ne è occupato sa bene, ma quello che mi colpì fu scoprire, presso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di verona una montagna di materiale e di studi, alcuni dei quali di 20-30anni prima, sulla cancerogenicità e comunque estrema pericolosità dell’amianto nonché sulla numerosa serie di applicazioni che aveva avuto in svariati settori. Cause previdenziali e di risarcimento danni, appelli, procedimenti penali, transazioni, tutto inerente esposizioni e malattie da amianto, sono state da allora buona parte del nostro lavoro e la vicenda non è ancora finita. Ma la sentenza Ethernit fissa un punto di non ritorno, cioè il fatto che il datore di lavoro non solo non poteva ignorare la pericolosità dell’amianto, ma se nel tempo non aveva fatto nulla quantomeno per attenuarne gli effetti è dolosamente corresponsabile degli eventi dannosi che si manifestano commettendo un delitto.

Siamo ovviamente interessatissimi a leggere le motivazioni (attese entro tre mesi) di una vicenda che ha riguardato più di 2.000 decessi e che ha richiesto, per la lettura del solo dispositivo di sentenza, più di tre ore di tempo, come un rito civile nel silenzio angosciato dei superstiti. Ma le concrete motivazioni le abbiamo già lette nelle persone di quei lavoratori che si sono presentati in studio o al sindacato ancora vivi e per i quali, salvo casi rarissimi, non siamo mai riusciti a raggiungere un decente risarcimento del danno mentre erano ancora presenti, dovendolo liquidare per lo più agli eredi. Già, perché come ormai hanno capito tutti il tumore da amianto non perdona. I patron della Eternit Ernest Schmidheiny svizzero, 64 anni, e Jean-Louis de Cartier de Marchienne, belga, 90 anni per i quali la procura aveva chiesto 20 anni, sono stati condannati ciascuno a 16 anni di carcere a testa. Per la prima volta al mondo una corte ha emesso un verdetto che riconosce i danni dell’amianto e le responsabilità per chi poteva fare e non ha fatto sotto un profilo “doloso”, ed è proprio quell’aggettivo “doloso” che dà il senso della portata della decisione perchè implica la consapevolezza da parte dei vertici Eternit che quell’amianto faceva male, che si giocava con la vita di centinaia di operai e che, nonostante questo, per anni si è andati avanti a produrre tetti, tubi, vasi e quant’altro utilizzando materiale cancerogeno. Infatti  nonostante l’utilizzo del pericoloso materiale fosse permesso oltre trenta anni fa, la ditta Eternit è da ritenersi responsabile dei danni patiti dai lavoratori perché, sulla base dell’articolo 2087 del Codice Civile, “l’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il che, conferma la sentenza, include anche i componenti notoriamente pericolosi come l’amianto, anche se non proibiti da alcuna norma. In sostanza aumenta l’obbligo di sicurezza che incombe a carico del datore di lavoro e acquista un contenuto più ampio. Anche se il rischio non era considerato tale normativamente, poiché quando si usavano questi materiali non c’era alcuna violazione di norme di sicurezza, era notorio che c’era una situazione di pericolo, nota e segnalata: nonostante ciò, si sono proseguite le operazioni considerandole parte del naturale rischio imprenditoriale, affrontando rischi anche mortali. Il tribunale ha chiarito che comportarsi così va contro la legge. In sostanza se c’è un rischio scientifico al di là della legge, la responsabilità scatta per la semplice accettazione di questo rischio. Dice la Cassazione, ormai prevalente, che “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087, cod.civ., quindi non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit(ciò che per lo più accade, ndr), a tutelare l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale” .

Con la sentenza Thyssenkrupp si era punito per omicidio doloso il datore di lavoro che aveva accettato consapevolmente le conseguenze dannose delle proprie scelte, con questa sull’Ethernit si è punita il mancato doloso intervento su di un pericolo che per quanto non fosse esplicitamente normato era di comune e scientifica conoscenza. Non possiamo dire che sia cambiato il mondo, ma sentenze così rafforzano l’obbligo di sicurezza a carico dell’organizzazione imprenditoriale, e ci permettono di avere maggiore forza contrattuale nello stabilire gli standard minimi di sicurezza.