Pensione anticipata per chi è addetto a lavori usuranti
Pensione anticipata per chi è addetto a lavori usuranti
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio
Pensione anticipata per chi svolge lavori usuranti. Lo stabilisce il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 che prevede sconti su età pensionabile e contributi per i lavoratori impegnati in attività particolarmente a rischio.
Dal 26 maggio, data di entrata in vigore della normativa, avranno dunque diritto di accesso anticipato alla pensione tutti quei lavoratori che hanno svolto per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa, attività come lavori in galleria, nelle cave, nelle miniere (ad alte temperature), lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici.
Ammessi al beneficio anche i lavoratori inseriti in turni di lavoro con prestazione notturna, purché abbiano lavorato dalle 64 alle 71 notti all'anno (diritto di anticipo di 1 anno) o tra le 72 e 77 notti all'anno (diritto di anticipo di 2 anni). Subentrano così nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in turni di lavoro con prestazione notturna o "a catena". Egli dovrà comunicare, esclusivamente per via telematica, alla direzione provinciale del Lavoro e istituti previdenziali competenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i nominativi dei lavoratori. E ogni anno dovrà comunicare l'esecuzione del notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici del lavoratore.
Il beneficio consiste nella riduzione dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di anzianità, fermi restando: il requisito contributivo non inferiore a 35 anni, il regime di decorrenza del pensionamento (finestra) vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.
La domanda, corredata da busta paga, libretto del lavoro, lettera di assunzione e tipologia di contratto collettivo nazionale, aziendale o territoriale di lavoro applicato, va presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, tramite il Patronati dei sindacati. Nel caso in cui i requisiti siano stati maturati o siano maturati entro il 31 dicembre 2011, la domanda può essere presentata entro il 30 settembre 2011. Qualora i requisiti vengano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la domanda andrà invece presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione degli stessi.
Il ritardo nella presentazione della domanda comporterà solo un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (in media per ogni mese di ritardo il diritto differisce di un mese, fino a un massimo di tre).
Prevista una salvaguardia nel caso in cui le domande richiedano risorse maggiori di quelle stanziate. F.S.