NORMATIVA. La durata massima a sei anni. Così cambiano le regole per l'apprendistato
NORMATIVA. La durata massima a sei anni. Così cambiano le regole per l'apprendistato
I chiarimenti del ministero del Lavoro. Previste anche almeno 120 ore annue di formazione professionale
A seguito delle recenti modifiche, la durata massima del contratto di apprendistato è stata innalzata a sei anni, e che il contratto stesso, applicabile a tutti i settori di attività, è destinato a tutti i giovani di età tra i 18 ed i 29 anni.
È stata prevista anche la misura della retribuzione che deve essere inferiore di non oltre due livelli di quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni richiedenti qualificazioni che corrispondono a quelle che il giovane otterrà, una volta terminato il periodo di apprendistato, riservando poi in concreto ai contratti collettivi di categoria la fissazione della predetta retribuzione in misura percentuale di quella dei lavoratori qualificati.
La nuova normativa prevede ancora per gli apprendisti almeno 120 ore annue di formazione, interna o esterna all'impresa, e inoltre le tutele spettanti a tali lavoratori (assicurazione contro gli infortuni, tutela della maternità, accrediti ai fini pensionistici, possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga), nonché le agevolazioni fiscali in proposito, come ad esempio il fatto che il costo del lavoro degli apprendisti venga escluso dalla base imponibile ai fini Irap.
Erano rimasti dubbi peraltro i limiti di applicabilità del contratto di apprendistato cosiddetto «professionalizzante», ossia che prepara all'esercizio di una professione, e in proposito è intervenuto di recente il ministero del Lavoro che, rispondendo a un quesito che gli era stato sottoposto, ha precisato che, per gli apprendisti, occorre calibrare il piano formativo di ciascuno, coerente con le esigenze dell'impresa, e finalizzato a uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto come apprendista. E al riguardo non costituisce ostacolo l'eventuale possesso di un titolo di studio, o anche di abilitazione, purché con l'apprendistato vengano sviluppate negli apprendisti competenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già acquisite in precedenza.
In altre parole, essendo l'età massima per essere assunti come apprendisti è 29 anni, anche chi è già in possesso di una laurea potrà divenire apprendista, maturando esperienze di lavoro ulteriori rispetto a quelle acquisite nel corso degli studi universitari che ha effettuato.G.G.