TAR Veneto: prima udienza sulle aperture domenicali nel commercio
Si sono ritrovati in un centinaio stamattina a Venezia, delegati e sindacalisti della grande distribuzione di tutta la regione, per testimoniare l’attesa del mondo del lavoro sulle questioni che il TAR per il Veneto doveva trattare: una parte (22 per la precisione) dei numerosi ricorsi presentati dalle principali società della grande distribuzione (Pam, Aspiag, Auchan, Coin, Upim, Sma, Oviesse, ecc.) contro le ordinanze di diverse Amministrazioni comunali venete che disciplinano le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. L’oggetto del contendere è l’applicazione delle norme sulle liberalizzazioni nel commercio contenute nell’articolo 31 della cosiddetta “salva Italia” che, specie sulle aperture domenicali, ha provocato immediatamente forti contestazioni da parte del sindacato e dei lavoratori coinvolti.
L’attesa non è durata molto perché alle 10.30 i segretari delle federazioni del commercio di Cisl, Cgil e Uil, sono usciti da Palazzo Gussoni, sede del tribunale per informare che, sentite le parti, i giudici si erano riservati di decidere.
“le società ricorrenti – spiega l’avvocato Antonio Franciosi a cui le federazioni sindacali hanno dato mandato di intervenire nei giudizi in questione, affiancandosi a Regione e Comuni nella difesa delle proprie posizioni- hanno anche sollevato la questione della illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 30/2011 in quanto questa, avendo inciso sul tema della concorrenza, sarebbe andata a travalicare la competenza legislativa che l’art. 117 della Costituzione assegna alle Regioni, invadendo quella esclusiva dello Stato. Questo articolo assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza, riconoscendo invece alle Regioni la competenza in materia di commercio”.
La tesi del sindacato, esposta dall’avvocato Franciosi, esperto nel diritto amministrativo, è quella di ritenere pienamente legittima sotto il profilo costituzionale la Legge regionale 30/2011 e conseguentemente anche le ordinanze dei Comuni aggiungendo che“ il criterio risolutore della controversia è l’art. 4 del successivo decreto legge 1/2012 (di prossima conversione in legge), il c.d. “Cresci Italia” che, in materia di concorrenza, prevede la legittimità di limiti imposti da normative che tutelano altri principi fondamentali dello Stato e che comunque, nel caso di conflitto, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di valutare l’eventuale portata lesiva del principio della concorrenza della normativa regionale e degli enti locali”.
AI giudici del Tar sono stati illustrati anche i danni che deriverebbero ai lavoratori del settore dal mantenimento di una indiscriminata possibilità di apertura festiva degli esercizi commerciali .
Tra domani e dopodomani si dovrebbe conoscere la decisione dei giudici che potrebbero esprimersi con una sospensiva delle ordinanze comunali per poi decidere nel merito, rimettere la questione alla Corte Costituzionale oppure pronunciare una sentenza ponendo così la parole fine alla questione almeno in questo grado di giudizio.
Commenta Maurizia Rizzo, eletta giusto due giorni fa segretaria della Fisascat del Veneto “Siamo fiduciosi che le nostre argomentazioni vengano accolte dal TAR del Veneto. Sono quelle che condividiamo con tutti i Comuni, le Province e le associazioni imprenditoriali del piccola e della media distribuzione. Siamo anche convinti che una soluzione possa essere trovata nel rispetto di una corretta liberalizzazione del settore che trova già applicazioni valide in molti altri grandi e moderni Paesi europei, compresi alcuni a forte attrazione turistica. Il nostro obiettivo è, in sostanza, quello di porre rimedio a delle norme che, forse perché scritte con la penna dell’urgenza, possono provocare più danni che benefici”.