Sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello
L'INPS, con circolare n°39 del 18 marzo 2010, ha provveduto a fornire chiarimenti e precisazioni sulle modalità che i datori di lavoro interessati dovranno seguire per ottenere lo sgravio, a valere sulle somme corrisposte nell'anno 2009.
Per l'anno 2009 le risorse del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello sono fissate nel limite complessivo di 650 milioni di euro e ripartite nella misura del 62,5% a beneficio della contrattazione aziendale e del 37,5% della contrattazione territoriale.
Lo sgravio previsto per il 2009 spetta entro il tetto del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Al datore di lavoro, nel limite di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico; al lavoratore, nella misura totale dei contributi a suo carico (la quota di retribuzione ammessa allo sgravio contributivo è pensionabile).
Il Decreto interministeriale del 17/12/2009 chiarisce che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo che sarà indicato dall'INPS, affidando a quest'ultimo istituto le definizione delle modalità applicative. Nella circolare applicativa l'INPS fa presente che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio alle singole aziende, si provvederà a ridurre gli importi spettanti in percentuale pari al rapporto fra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito (650 milioni di euro).
Il nuovo regime di sgravi contributivi introdotto per effetto della legge 247/07 concorre con la detassazione dei premi di risultato ad incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello (aziendale e/o territoriale). Per il 2009 il meccanismo, risulta migliorato nelle modalità di accesso e di fruizione del beneficio da parte delle imprese rispetto agli anni precedenti. Viene infatti chiarito che verranno ammesse tutte le domande trasmesse e che, in caso di superamento delle risorse disponibili, l'INPS provvederà a ridefinire l'importo dello sgravio concesso.
In allegato:
Decreto interministeriale del 17/12/2009 e Circolare INPS, n°39 del 18/03/2010