In vigore le nuove regole per i contratti di solidarietà
Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n.46488/09 entrano in vigore le nuove regole per i CdS. I periodi di Cig potranno essere pagati direttamente dall'Inps, così come avviene per la Cigs; i contratti se sono alternativi al ricorso alla mobilità potranno superare, nella durata, il limite dei 36 mesi nell'arco di 5 anni. L'accesso ai contratti è confermata per tutte le aziende che possono ricorrere attualmente alla Cassa Integrazione Straordinaria, comprese le imprese di pulizie e dei servizi di mensa svolti in aziende industriali (sempreché abbiamo più di 15 dipendenti, apprendisti compresi).
I CdS sono esclusi nei casi di fine fase lavorativa nei cantieri edili e ai lavoratori con contratti a termine stagionali. Ammessi invece i lavoratori a part-time. La riduzione dell'orario di lavoro può essere giornaliera o settimanale e non deve superare il 60% dell'orario di lavoro contrattuale.
Dopo la stipula del contratto di può ridurre le ore di lavoro di sospensione (basta comunicarlo al Ministero del Lavoro), viceversa se si vuole aumentare la riduzione dell'orario bisogna fare un nuovo accordo.
Tutte le nuove regole si applicano ai contratti sottoscritti dal 4 agosto 2009 in avanti (data di entrata in vigore del decreto) compreso l'aumento dal 60 all'80% della indennità di Cig.