Agevolazione per chi assume cinquantenni disoccupati
La Legge Finanziaria 2010 (L. del 23/12/2009 n. 191) assegna un beneficio, in forma di riduzione contributiva o di incentivi, ai datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione, in presenza di ulteriori requisiti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con due distinti decreti, n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, ha stabilito nel dettaglio quali soggetti possono usufruire del beneficio.
Il Decreto Interministeriale n. 53343 è relativo alla riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età (art.2, comma 134, della Finanziaria 2010). Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato.
Il decreto specifica nel dettaglio misura, durata del beneficio e presupposti necessari. Tra l'altro, è previsto che esso spetti per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Il datore di lavoro che vuole chiedere il beneficio deve presentare domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, con le modalità che verranno definite dall'Istituto.
Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni Inps, la domanda va trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
Il decreto stabilisce anche le modalità relative al prolungamento della riduzione contributiva, previsto dalla L. 191/09 art.2 comma 134, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.
Per la concessione dei benefici disciplinati dal decreto n. 53343 sono stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per il 2010. Sono misure cumulabili con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale di disoccupazione edile, se ne ricorrono i requisiti (art.2 comma 151, L. 191/09 e disciplinato dal D.M. n. 53344).
Il decreto specifica anche i casi in cui il contributo non viene attribuito come ad esempio se l'assunzione è un obbligo di legge o di contratto, se sono stati effettuati licenziamenti (sempreché l'assunzione non riguardi professionalità molto diverse, se ci sono in atto sospensioni dal lavoro e altri.
In allegato:
Decreto Ministeriale n. 53343.Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia. Roma 26 luglio 2010
Decreto Ministeriale n. 53344.Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia. Roma 26 luglio 2010